Art. 9.
(Elenco).

      1. Presso le prefetture - uffici territoriali del Governo è istituito l'elenco delle guardie particolari giurate in cerca di occupazione.
      2. Le guardie particolari giurate possono iscriversi a un massimo di tre elenchi istituiti ai sensi del comma 1.
      3. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti, in caso di nuove assunzioni, ad attingere dalle graduatorie degli elenchi di cui al presente articolo.